Nel 1993 introduce in Italia, dopo 40 anni di sistema elettorale proporzionale, un sistema di- pendente misto. La combinazione di questi fattori determina una completa ristrutturazione del sistema di partito, che vede la scomparsa o il forte ridimensionamento di quei partiti che avevano detenuto il potere in Italia nei precedenti cinquant’anni (la DC, il Partito Socialista Italiano, quello social-democratico, i liberali e i repubblicani, vedete Curini e Martelli, 2009a), la trasformazione di altri (come il PCI che, all’indomani del crollo dei regimi comunisti, diventa il Partito Democratico della Sinistra, o il MSI che diventa Alleanza Nazionale), nonché l’ingresso di nuovi attori partitici (quali la Lega Nord e successivamente Forza Italia). Tutto ciò segna la fine della cosiddetta “Prima Repubblica” e l’inizio di quella che è stata definita come “Seconda Repubblica”. Questi cambiamenti hanno un impatto decisivo su ciò che aveva reso speciale il sistema di partito italiano, ovvero la sua meccanica. In particolare, il periodo della Seconda Repubblica (praticamente dalle elezioni del 1994 in poi) si caratterizza per la scomparsa di partiti anti-sistema, per la fine dell’occupazione del centro da parte di un grande partito e per la conseguente “liberazione” dell’elettorato moderato, che rientra nel mercato elettorale ed è rappresentato da nuovi attori politici e, infine, per la formazione di coalizioni pre-elettorali che coinvolgono i partiti di centro-sinistra e di centro-destra. Cambia anche la direzione della competizione. Assistiamo infatti alla trasformazione del sistema in un’ottica bipolare, con due coalizioni in competizione che si spostano verso il centro per la conquista dell’elettorato fluttuante al fine di ottenere una maggioranza di voti. Da centrifuga, la competizione nel sistema di partito italiano diventa allora centripeta, seguendo una logica simile a quella descritta dal teorema del votante mediano e allineandosi, in questo senso, con la competizione partitica che caratterizza le altre principali democrazie europee. Recentemente, la prepotente ascesa di un partito di stampo populista come il Movimento 5 Stelle, a seguito delle gravi crisi finanziarie mondiali e dell’eurozona, verificatasi tra il 2007 e il 2013, ha alterato la natura bipolare della competizione, ma resta da vedere quanto questa nuova dinamica sia duratura.

L’impianto della legge, identico a meno di dettagli alla Camera e al Senato, si configura come un sistema elettorale misto a separazione completa. 

Per entrambe le camere:

  • il 37% dei seggi è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato
  • il 61% dei seggi  è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di liste bloccate di candidati;
  • il 2% dei seggi è destinato al voto degli italiani residenti all’estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza.

l’esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale. 

Sono previste diverse soglie di sbarramento

3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole;

20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole;

20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze;

10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste.

Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all’eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l’1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l’elezione di due candidati nei collegi uninominali.

Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste.

La legge stabilisce una nuova suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni: 20 per il Senato della Repubblica (coincidenti con le regioni ) e 28 per la Camera dei deputati. 4 ripartizioni della circoscrizione Estero.

Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali

  • per il Senato della Repubblica sono previsti, ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell’ultimo censimento generale, 74 collegi uninominali. I restanti collegi sono plurinominali e vengono costituiti mediante aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da esprimere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.
  • per la Camera dei deputati sono previsti – ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell’ultimo censimento generale – 147 collegi 

I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali 

Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non inferiore a 2), né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non superiore a 4). 

Non è prevista l’espressione di voti di preferenza

Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità

Pluricandidature e quote di genere

La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio.[20]

COME VOTARE

La legge Rosato, dal nome del suo relatore Ettore Rosato ufficialmente legge 3 novembre 2017, n. 165 e comunemente nota come Rosatellum bis o semplicemente Rosatellum, è una legge elettorale della Repubblica Italiana che disciplina l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

È stata approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017

La scheda elettorale è unica per la quota maggioritaria e proporzionale

L’elettore potrà esprimere il proprio voto in tre modi differenti: 

  • tracciando un segno sul simbolo di una lista: in questo caso il voto si estende al candidato nel collegio uninominale che quella lista sostiene;
  • tracciando un segno sul simbolo di una lista e sul nome del candidato del collegio uninominale da questa sostenuto
  • tracciando un segno solo sul nome del candidato del collegio uninominale (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto vale per il candidato nel collegio e inoltre si estende in automatico alla lista che lo sostiene. Se quel candidato è però collegato a più liste (in coalizione), il voto viene diviso proporzionalmente tra queste, in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo collegio in questione.

Non è inoltre ammesso, pena l’annullamento della scheda, il voto disgiunto: l’elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un candidato di un collegio e, nel proporzionale, per una lista a lui non collegata.

Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età. 

Per i collegi plurinominali le operazioni sono più complesse e possono essere riassunte come segue:[24]

  1. si verifica che la lista o la coalizione di liste apparentate abbiano superato le soglie di sbarramento per accedere all’assegnazione di seggi; per le coalizioni occorre considerare che non sono computati i voti di quelle liste che non abbiano superato, a livello nazionale (salvo le minoranze linguistiche) la soglia dell’1% dei voti validamente espressi.
  2. si determina il quoziente elettorale dividendo il totale delle cifre elettorali (ovvero il totale dei voti espressi per le liste o dei voti trasferiti dai candidati nei collegi uninominali alle liste collegate) per il numero dei seggi da assegnare (l’operazione si svolge a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato).
  3. si divide la cifra elettorale di ciascuna coalizione o singola lista non collegata per il quoziente elettorale, il risultato così ottenuto (preso per intero, senza decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla coalizione o alla singola lista non collegata.
  4. i seggi che ancora rimangano da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o singole liste che dispongano dei maggiori resti (secondo l’ordine decrescente dei medesimi).
  5. Nel caso d’esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale, cioè nel caso in cui i seggi da assegnare sono superiori ai nominativi inclusi nella lista, si attinge prima ai candidati presentati in altre circoscrizioni plurinominali, poi ai migliori perdenti nel collegio uninominale di riferimento o della circoscrizione stessa.[25]

Voto all’estero

La modalità di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero è rimasta invariata (così come sono rimaste invariate le criticità del meccanismo di voto), ma sono state apportate le seguenti modifiche alla legge Tremaglia, riguardanti principalmente alcuni criteri per le candidature, al fine di omogeneizzare il sistema:

  • gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero (e, in tale caso, in base al novellato articolo 19 del D.P.R. n. 361 del 1957, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale);
  • gli elettori residenti all’estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;
  • non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei 5 anni precedenti la data delle elezioni ricoprano o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero;
  • sono anticipati a 32 giorni i termini entro i quali un cittadino residente all’estero può scegliere di votare per corrispondenza oppure per recarsi al relativo seggio in Italia.

Infine, nella circoscrizione Estero permane il voto di preferenza, escluso per l’elezione degli altri parlamentari nazionali.